ATTREZZATURE DI LAVORO

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (il cosiddetto “patentino”) degli operatori. Vengono dettate le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione stessa:

Le attrezzature individuate sono:

– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
– Gru a torre, mobili e per autocarro
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo (muletti)
– Trattori agricoli o forestali
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
– Pompa per calcestruzzo

La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, consta di una parte teorica e di una pratica, deve seguire percorsi precisi, durate e modalità, prevede verifiche di apprendimento e prove pratiche.

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